mercoledì 2 maggio 2012

CI RIPROVANO...



CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

In conformita' alle vigenti leggi si comunica che la riunione del Consiglio Comunale e' indetta per le ore 20:45 del 03/05/2012 presso il Forum - Parco Maulini, per trattare i seguenti punti dell'ordine del giorno

1° Punto : Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
2° Punto : Approvazione  "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile" (PAES) comuni di Omegna e Casale CC
3° Punto : Approvazione allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio Comunale
4° Punto : Variante parziale n. 24 al PRGC vigente (DGR 6-2832/2001) ai sensi dell'art. 17 comma 7 della LR 56/77 e smei (Adottata con DCC.n.22 del 28.2.2012). Controdeduzioni alle osservazioni. Approvazione definitiva
5° Punto : Approvazione  Variante Strutturale n. 22 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente (DGR 6.2832/2001) ai sensi dell'art. 17 comma 4 della LR n. 56/1977 e smei  e della LR 1/2007 e smei , di adeguamento al RIR (adottata con DCC n. 98/2011 e  controdedotta con DCC n. 6/2012).
6° Punto : Ratifica decisione Assemblea SPL inerente la modifica dell'art. 17 dello Statuto della Società.
7° Punto : Autorizzazione al Sindaco a votare nell'Assemblea Ordinaria della Società SPL a norma dell'art. 13, comma 2, lettera h) dello Statuto Sociale in merito alla cessione dell'intera quota di Omegna Sport S.c.a.r.l.  a non meno del valore nominale detenuta dalla stessa SPL.
8° Punto : Ordine del giorno presentato di Gruppi consiliari di minoranza relativo alla situazione dei servizi socioassistenziali e del CISS.
9° Punto : Ordine del Giorno presentato dal Sindaco inerente il Centro Ortopedico di Quadrante (COQ) di Omegna.
10° Punto : Comunicazioni del Sindaco.
11° Punto : Interpellanze ed interrogazioni.

5 commenti:

Anonimo ha detto...

Riprova...sarai più fortunato!

UDC OMEGNA ha detto...

Comunicato Stampa UDC di Omegna del 3-5-2012
(1)
La decimata maggioranza del sindaco uscente Antonio Quaretta, riprova (avendo dato “buca” la prima volta) a far approvare dal Consiglio Comunale omegnese la variante parziale n. 24 al PRGC vigente (DGR 6-2832/2001) e la Variante strutturale n. 22 al PRGC .

Ora, al di là del giudizio politico negativo che possiamo dare a quest’ultima operazione del Sindaco Quaretta (che con un guizzo di chiara marca elettorale cerca di far approvare in tutta fretta importanti provvedimenti urbanistici che avrebbe dovuto adottare già nei primi anni del suo mandato), ci preme sollevare la questione dell’illegittimità della convocazione di questa sessione del Consiglio Comunale che, a nostro parere, viola il disposto dell’ art. 38, comma 5 del T.U.O.E.L. 267/2000 in materia di “Limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale”.

In prima battuta, ricordiamo che l’art. 38 citato prevede che:
“5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”.

Ora, il Ministero degli interni, da ultimo con Parere del 14/2/2012 “Adozione di atti urgenti e improrogabili ai sensi dell’art. 38, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000” dopo aver sottolineato che “ai sensi dell’art. 38, comma 5, del d.lgs.vo n. 267/2000, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. La previsione legislativa in esame trae la propria ratio ispirativa nella necessità di evitare che il consiglio comunale possa condizionare la formazione della volontà degli elettori adottando atti aventi natura “c.d. propagandistica”, tali da alterare la par condicio tra le forze politiche che partecipano alle elezioni amministrative”, ha precisato che “ Come indicato nella circolare di questo Ministero n. 2 del 7.12.2006, va rilevato che l’esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l’amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere”. Ora sulla base dello specifico quesito rivoltogli il Ministero ha anche rilevato che “il piano strutturale comunale è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso”, e “Il Tar Puglia, con la recente pronuncia n. 541 del 2011, ha accolto il ricorso avverso una delibera di variante ad un P.R.G per contrasto con le disposizioni di cui all’art. 38, comma 5, del d.lgs 267/2000, in quanto “… una delibera di adozione di variante ad un PRG, a pochi mesi dalla sua approvazione, non può contenere il carattere di improrogabilità ed urgenza sia per la natura stessa del provvedimento che per carente motivazione che potesse sorreggere e giustificare l’adozione del provvedimento stesso…” , concludendo che “Attese le considerazioni che precedono circa la natura dello strumento pianificatorio in discorso, in assenza, per quanto noto a quest’ufficio, di scadenze improrogabili fissate dalla legge non parrebbero sussistere con riferimento al caso prospettato, i presupposti di improrogabilità e di urgenza richiesti dall’art. 38, comma 5, del dlgs 267/2000. In ogni caso, l’esistenza di tali presupposti è rimessa all’apprezzamento del consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica”.

UDC OMEGNA ha detto...

Segue comunicato UDC OMEGNA -2

Da notare che il suddetto Parere appare conforme ai precedenti “MINISTERO DELL’INTERNO – FAQ 7 dicembre 2006 - Articolo 38, comma 5 del T.U.O.E.L. 267/2000. Limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale. Applicabilità agli organi di gestione straordinaria” e “MINISTERO DELL’INTERNO - Parere del 16 marzo 2005 - Oggetto: deliberazioni del consiglio comunale dopo la pubblicazione del decreto di convocazione comizi. Possibilità per le commissioni consiliari di effettuare regolari sedute”, nonché, in giurisprudenza alle conclusioni contenute, rispettivamente nelle sentenze
CORTE COSTITUZIONALE - 16 aprile – 4 maggio 1992 n. 208. Le norme che prevedono che i consiglieri comunali e provinciali, dopo la convocazione dei comizi elettorali, restano in carica fino alla elezione dei nuovi limitatamente agli affari urgenti, non hanno un contenuto così esteso da farle ritenere espressione del principio generale della prorogatio a tempo indefinito e con pieni poteri;
Corte di Cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 25 maggio 2002, n. 7675 (“Con l’emanazione del decreto di convocazione dei comizi i consiglieri comunali perdono la possibilità di emanare atti che non siano urgenti ed improrogabili, ma non perdono il loro status di consiglieri; pertanto, tale decreto non è causa di cessazione della materia del contendere nella causa relativa all’incompatibilità dei consiglieri comunali”).

In conclusione, evidenziamo come l’Amministrazione Quaretta, convocando questo Consiglio Comunale si assume la responsabilità politica di violare l’art. 38 del TU sulle Autonomie locali laddove viene sancito che, in sostanza, che i consigli comunali, dopo la convocazione dei comizi elettorali, si devono limitare ad adottare atti urgenti e improrogabili, come per esempio, il bilancio, che ha una scadenza di legge, al contrario del piano regolatore. Una norma che si preoccupa di impedire che l’amministrazione uscente all’ultimo minuto – successivamente alla convocazione dei comizi elettorali - tenda a condizionare l’esito elettorale approvando provvedimenti che non sono chiaramente urgenti ed indifferibili.

Per questo auspichiamo che l’opposizione in Consiglio comunale, esercitando il potere di controllo conferitole dalla legge provveda a bloccare quest’ultima scorrettezza dell’Amministrazione Uscente che cerca di raggranellare gli ultimi voti anche in barba alla legge: evitando di convocare un consiglio straordinario per l’approvazione del bilancio preventivo (convocazione legittima) e convocando un consiglio straordinario a poche ore dalle elezioni per approvare frettolosamente varianti urbanistiche non urgenti.
UDC OMEGNA

Anonimo ha detto...

E il Bilancio previsionale 2012 ?

Anonimo ha detto...

Lasciato in ereditá alla prossima amministrazione!
Alla faccia dell'efficienza di Bisoglio.